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Collocamento mirato delle persone con disabilità

Dal 2015, D.LGS. n. 151, le disposizioni volte a disciplinare il collocamento “obbligatorio” delle persone con disabilità sono raccolte sotto la denominazione «collocamento mirato».

È importante l’individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, identificate dalla legge n. 68/1999 e successivamente modificata.


L’obbligo occupazionale tiene conto delle dimensioni aziendali:
• fino a 14 dipendenti occupati: nessun obbligo;
• tra 15 e 35 lavoratori dipendenti occupati: assunzione di un lavoratore disabile;
• tra 36 e 50 lavoratori dipendenti occupati: assunzione di due lavoratori disabili;
• numero di lavoratori superiore a 50: assunzione di disabili pari al 7% dei lavoratori occupati.


È, inoltre, previsto ai sensi dell’art. 18, legge n. 68/1999 l’obbligo del datore di lavoro di assumere soggetti rientranti tra le categorie protette,
nelle seguenti misure:

• da 51 a 150 dipendenti: un lavoratore
• più di 150 dipendenti: 1% dei lavoratori occupati

Buone prassi

Le Linee guida in materia di collocamento delle persone con disabilità prevedono la raccolta sistematica delle buone prassi di inclusione lavorativa finalizzata a contribuire all’innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato.
Il D.M. n. 43/2022 stabilisce che anche per le persone con disabilità valgono le regole per l’applicazione del Patto di servizio, che dovrà essere coerente con le condizioni di disabilità.
Fonti:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00164/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/pagine/decreto-ministeriale-n.-43-dell11-marzo-2022