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Il regolamento aziendale


Il Regolamento aziendale, anche conosciuto come “Regolamento interno”, rappresenta quell’insieme di norme e direttive atte a disciplinare il regolare svolgimento dei rapporti di lavoro all’interno di un determinato contesto aziendale.

Esso è deputato a normare una vasta gamma di argomenti, come ad esempio:

• l’orario di lavoro,
• l’utilizzo dei beni aziendali concessi in uso ai dipendenti,
• le modalità di fruizione dei congedi, del periodo di ferie,
• gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro,
• la regolamentazione delle norme comportamentali e dei procedimenti disciplinari.

Tale documento è da ritenersi volto alla determinazione di norme di carattere generale che non riescono a trovare applicazione nei differenti contesti aziendali, una corretta applicazione del contratto collettivo, dei diritti e dei doveri delle parti, nonché, una piena tutela degli interessi organizzativi aziendali.

Il Ccnl è frutto di un accordo con le Parti sociali, il Regolamento aziendale è elaborato unilateralmente dall’azienda al fine di disciplinare organicamente le prassi e le direttive aziendali, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

È bene precisare che non ha potere derogatorio delle norme di rango superiore deputate alla gestione dei rapporti di lavoro ma, al contrario vuole conformarsi alle stesse per superare gli ambiti di vuoti contrattuali che potrebbero dare origine a contenziosi con i collaboratori
d’impresa.

Per tali ragioni il Regolamento aziendale rappresenta fonte contrattuale che, pur essendo disposta unilateralmente dal datore di lavoro, si rivolge e vincola l’intera popolazione aziendale al fine di condividere con la stessa il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Regolamento aziendale trova il suo fondamento nel art. 41 della Carta costituzionale, che espressamente dispone:
«L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
Tale principio viene ripreso e ulteriormente normato dall’art. 2086 del Codice civile,
«L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori», nella sostanza, riconosce allo stesso il potere di organizzare, in posizione di supremazia gerarchica, l’attività dei collaboratori.

La Giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio di diritto secondo il quale la sfera del potere organizzativo del datore di lavoro ricomprende quell’insieme di regole finalizzate «ad una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all’interno dei luoghi di lavoro e ad
evitare conflittualità».

La stessa, tuttavia non può tradursi in condotte pregiudizievoli dell’integrità fisica e morale dei prestatori d’opera e non può prescindere dall’equo bilanciamento tra l’esigenza di funzionalità dell’impresa e la tutela delle condizioni di lavoro.

Per quanto concerne l’efficacia di tale documento, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, il Regolamento aziendale, appartiene a tutti gli effetti al novero delle c.d. “fonti sociali”. Tale attribuzione è volta al conseguimento di un’uniforme disciplina dei rapporti con riferimento
alla collettività dei lavoratori di un’azienda, agendo sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.

Fonti normative:
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iii/articolo-41
art. 2086 c.c.