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Lavoro straordinario

Tutto quello che c’è da sapere

DEFINIZIONE
È da considerarsi lavoro straordinario quello svolto oltre le ore settimanali, PREVISTE DAL CCNL DI RIFERIMENTO.
Ciò significa ad esempio che se il CCNL prevede l’orario normale giornaliero in 8 ore e che con il superamento di tale limite si debba applicare il lavoro straordinario, le ore giornaliere in eccesso andranno allora retribuite con le relative maggiorazioni.


Il lavoro straordinario è obbligatorio?
Il lavoro straordinario obbligatorio, seppur alcune volte legittimo, è caratterizzato da determinati requisiti che è necessario conoscere.
Il ricorso al lavoro straordinario obbligatorio è da considerarsi legittimo, senza necessità del consenso del lavoratore interessato,
esclusivamente delle seguenti ipotesi:

  • Qualora il CCNL applicato ne disciplini l’obbligatorietà
  • Eccezionali esigenze tecnico-produttive con impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori
  • Cause di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario può dare luogo a un pericolo grave e immediato, oppure un danno alle persone o alla produzione
  • Eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse
    Pertanto, in tali fattispecie non è necessario il consenso del lavoratore.


Il lavoratore si può rifiutare?

Uno degli aspetti più controversi del lavoro straordinario obbligatorio è la comprensione dell’eventuale efficacia del consenso del lavoratore.
Tuttavia il rifiuto da parte del lavoratore è sempre legittimo nei seguenti casi:

  1. Il lavoratore sia uno studente (art. 10, comma 1, L. 300/1970)
  2. Sussista un giustificato e comprovato motivo di rilevante gravità che impedisce la prestazione (Circ. Min. Lav. 3 marzo 2005 n. 8)
  3. Il potere datoriale non è stato esercitato secondo buona fede e correttezza (Cass. 19 febbraio 1992 n. 2073)


Pertanto, in tali situazioni, il lavoratore può legittimante rifiutarsi alla richiesta di svolgimento di lavoro straordinario obbligatorio.


Consenso del lavoratore
Oltre alle casistiche generali del legittimo rifiuto di cui al punto precedente, si aggiungono quelle particolari in conseguenza dell’assenza delle condizioni che lo legittimano. In tali situazioni, infatti, non sussistendo i presupposti per l’obbligatorietà dello straordinario, è sempre possibile il rifiuto incondizionato da parte del lavoratore.


Procedure
Il CCNL applicato al rapporto di lavoro può prevedere una particolare procedura da osservare da parte del datore di lavoro per la richiesta di ore di lavoro straordinario, come ad esempio richieste preventive di consultazione o informative con le RSU/RSA; è naturale che in assenza di regolamentazione da parte del CCNL applicato, nessuna procedura è da intendersi obbligatoria.


Durata massima
I lavoratori possono svolgere ore di lavoro straordinario per un numero di ore settimanali massime indicate dal CCNL applicato, che in ogni caso non può essere superiore le 48 ore intese quale media di un periodo fino a 12 mesi (a fronte di ragioni obiettive, tecniche o organizzative).
È bene sottolineare che sussiste anche un limite annuo pari a 250 ore di lavoro straordinario, elevabile da parte della CCNL applicato.

Riferimenti: Legge 29 aprile 2003 n° 66

Se vuoi verificare la tua situazione sull'applicazione del lavoro straordinario puoi rivolgerti a noi della Fit-Cisl!