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Diritto di informazione nei contratti di assunzione

Le novità legislative

DIRITTO DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE
UNA IMPORTANTE NOVITÀ LEGISLATIVA

La riforma è entrata in vigore il 13 agosto 2022; per espressa previsione normativa si applica ai rapporti di lavoro già istaurati al 1° agosto. Nulla invece per i rapporti di lavoro instaurati dal 2 al 12 agosto.
L’estensione del campo di applicazione del diritto di informazione, concernente anche i lavoratori occupati con contratti non standard, del settore pubblico e privato: somministrati, intermittenti e, “nei limiti della compatibilità”, rapporti di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente, contratti di co.co.co, contratti di prestazione occasionale, financo marittimi, pescatori e lavoratori domestici. Nei contenuti, oltre a inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore, tipologia di rapporto di lavoro, durata del periodo di prova, etc, servono una serie di informazioni aggiuntive:

  1. • La programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
  2. Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non stabilisce un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
  • la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
  • le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
  • il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
  • Il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto.


Ai fini della semplificazione degli adempimenti, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro, prima dell’inizio dell’attività lavorativa.


Prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro (part-time)
La disposizione sul cumulo di impieghi sancisce, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2105 del c.c., l’impossibilità
da parte del datore di lavoro di vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa al di fuori
della programmazione oraria concordata contrattualmente, eccetto nel caso in cui sussista una delle
seguenti condizioni:
• un pregiudizio per la salute e sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
• la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;
• la diversa ed ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all’articolo 2105 del codice civile.
Il datore di lavoro, conformemente ai criteri individuati dai contratti collettivi anche aziendali, dovrà informare il lavoratore:
a) del numero delle ore minime retribuite garantite su base settimanale;
b) delle maggiorazioni retributive, in misura percentuale rispetto alla retribuzione oraria base, spettanti per le ore lavorate in aggiunta alle ore minime retribuite garantite.


Vedi d.lgs. 27 giugno 2022 n.104: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/29/22G00113/sg
Vedi d.lgs. 4 maggio 2023 n°48 art. 26: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/04/23G00057/sg