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Smart working: chi ne può usufruire

Che cos’è

Il lavoro agile o smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.

Chi ne può usufruire

Possono accedere tutti i lavoratori, le cui mansioni consentano tale svolgimento della prestazione.
I datori di lavoro sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste delle seguenti categorie di lavoratori:
1) lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni di età o, senza alcun limite di età,
nel caso di figli in condizioni di disabilità
2) lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata
3) lavoratori che siano caregivers.

DURATA

L’accordo per lo smart working deve essere, di norma, redatto in forma scritta, salvo casi specifici e per gli accordi stipulati dopo il 1o settembre 2022 va conservato per 5 anni.
L’accordo di smart working può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

RECESSO DALL’ACCORDO

Se l’accordo è a tempo indeterminato le parti possono recedere, nel rispetto di un termine di preavviso:
1) 90 giorni di calendario, se il lavoratore è in condizioni di disabilità.
2) 30 giorni di calendario, in tutte le altre ipotesi.
Se vi è un giustificato motivo oggettivo le parti possono recedere, con effetto immediato, sia per lo smart working a tempo determinato che indeterminato.

OBBLIGO O DIRITTO?

In generale, non esiste un diritto del lavoratore al lavoro agile. La disciplina ordinaria, ribadita anche dal Protocollo sullo smart working, prevede infatti che questa particolare modalità di lavoro sia una scelta concordata tra azienda e dipendente.


Fonti normative:
Legge 24 febbraio 2023, n° 14 Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021
D.M. 22 agosto 2022, n° 149 Legge 22 maggio 2017, n° 81 art. 19